ll D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (aggiornato da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96 e dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130) introduce in Italia il sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
L’obiettivo principale che la riforma intende perseguire è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi e costi molto contenuti e certi. Il decreto legge definisce la mediazione come l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Lo strumento della mediazione civile consente a due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati, si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare un accordo. Il ruolo del mediatore è terzo alle parti, imparziale e garante della riservatezza dei contenuti portati dalle parti. La mediazione costituisce, pertanto, un’altra via percorribile rispetto alle lunghe e costosissime cause in Tribunale (con decretazione di sconfitti e perdenti).
La mediazione si definisce obbligatoria quando rappresenta condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:
- diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
- divisione e successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione e comodato;
- affitto di aziende (sentenza del Tribunale affitto di aziende);
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- condominio (leggi come evitare le liti condominiali).
I giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare con ordinanza le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti. La mediazione costituisce condizione di procedibilità per il giudizio.
Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.
Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti, in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà
Durante il percorso di mediazione, gli incontri si possono svolgere in seduta congiunta (con tutte le parti presenti) o in seduta separata (con la singola parte), in virtù delle valutazioni sull'efficienza del percorso di mediazione che il mediatore e le parti effettuano.
Il primo incontro di mediazione viene denominato “incontro preliminare di programmazione”, in quanto il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti a esprimersi sulla volontà di entrare o meno in mediazione. Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. In caso di mancato accordo, le parti sono libere di esperire qualsiasi altra procedura prevista dal contratto o dall’ordinamento.
Se tutte le parti si trovano in accordo sull’esperire lo strumento della mediazione, si può procedere con il “primo incontro di mediazione” in cui le parti possono entrare nel merito della controversia che li riguarda.
Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore scrive un verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo, redatto dalle parti stesse ed, eventualmente, dai loro avvocati.
Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In caso di non raggiungimento dell’accordo, il mediatore redige un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.
Rosita Solarino - Psicologa e Mediatrice: Via Cavallotti, 35 Ispica (RG) 97014 - P.IVA 01726760885
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